martedì 20 marzo 2007

Installare software privo di licenza non è reato

Installare software privo di licenza non è reato

Finalmente un tribunale stabilisce chiaramente cosa debba intendersi per illecito penale e amministrativo. Assolto un imputato dall'accusa di aver illecitamente detenuto e installato software privo di licenza.

[12-03-2007]

 La Guardia di Finanza nel corso di un controllo fiscale presso una impresa aveva sequestrato alcuni CD contenenti programmi mancanti della relativa licenza d'uso; alcuni di essi risultavano installati sul computer dell'imprenditore, per cui denunciavano quest'ultimo per il reato di duplicazione e detenzione abusiva di cui all'art. 171 bis Legge 633/41 e quindi ipotizzando un fine commerciale o imprenditoriale nella duplicazione stessa.

Con sentenza depositata l'8 febbraio, il tribunale di Lanciano ha assolto l'imprenditore dall'accusa ritenendola non provata, perché la semplice detenzione o l'installazione di programmi copiati non configura il reato se non ne viene comprovato anche la finalizzazione richiesta dalla legge.

Il Tribunale ha rilevato che per integrare gli estremi del reato è necessario che detenzione di copia contraffatta, duplicazione o installazione siano effettuati allo scopo di trarne profitto, mentre la semplice detenzione, mancando lo scopo di lucro, configura il solo illecito amministrativo previsto dall'articolo 174 ter della legge 133 citata.

Aggiungiamo due commenti. Il primo riguarda la persistenza dell'illecito amministrativo, che a oggi non dovrebbe neppure più essere configurabile in quanto ci è stato imposto un balzello a titolo risarcitorio del possibile uso contraffattorio di opere dell'ingegno protette, sulle copie vergini di CD e DVD; il che dovrebbe mettere almeno al sicuro i detentori dalle possibili richieste risarcitorie per danno da parte degli aventi diritto. Ovviamente, a meno che questo ultimi non riescano a dimostrare che i supporti in questione non abbiano scontato il balzello.

Se l'interpretazione è corretta, quanto previsto dall'art. 174/ter diventerebbe una norma meramente ordinatoria in quanto non più assistita da sanzione e quindi ipotizzante fatto non punibile pur restando comportamento definito "illecito" dall'ordinamento giuridico.

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